Art. 2.

      1. Il comma 6 dell'articolo 79 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è sostituito dal seguente:

      «6. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 5 non si applicano qualora sia accertata la totale estraneità dell'esercente alla presenza e all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope da parte di clienti e di avventori all'interno del locale pubblico o del circolo privato».

 

Pag. 5